Valfortore: eolico, il TAR respinge il ricorso di una ditta



Da valfortore.it- L’impianto eolico da 60 Mw, previsto nelle località Difesa Piscone e Monticello del comune di Montefalcone di Valfortore, non si farà.
Il Tar Campania, con una sentenza depositata il 28 settembre, respinge il ricorso proposto dalla ditta Sviluppo Territoriale Montefalcone contro la Regione Campania, che si è costituita in giudizio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Ricorso con cui si chiedeva l’annullamento del Decreto Dirigenziale numero 222 del 4-3-2010 che nega il parere di compatibilità ambientale in relazione alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. La Commissione regionale V.I.A., esaminato il progetto, nell’ottobre 2009 aveva infatti espresso parere contrario per eccessivo impatto paesaggistico, determinato da: “eccessiva diversificazione delle forme delle torri eoliche adottate nel corso del tempo, in quanto si è riscontrata la presenza di torri a traliccio alte metri 50 per i generatori di piccola taglia da 650 Kw, nonché torri tubolari da metri 90 di altezza per i generatori di grande taglia da 2,5 Mw;  effetto selva, soprattutto all’altezza delle quote di 700-800 metri sul livello del mare, favorito dalla progressiva saturazione dei suoli disponibili sulle creste dei rilievi, poste ad oltre 900 metri sul livello del mare, in corrispondenza delle quali i layout sono sostanzialmente lineari; significativo impatto visivo dai centri abitati di San Giorgio la Molara, Montefalcone di Valfortore, Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni”. Inoltre, si sottolineava che “nel S.I.A., allegato al progetto in esame, non sono stati compiutamente valutati gli effetti nella cosiddetta area vasta, essendo stata estesa l’indagine solo ad una parte dei campi eolici esistenti o comunque già autorizzati, mentre altri sono stati del tutto trascurati, per cui – argomentava la Commissione V.I.A. – non è stato possibile valutare la totalità degli effetti che potenzialmente potrebbero determinarsi nell’area, relativamente, in particolare, agli impatti elettromagnetico, acustico e paesaggistico”.  E nelle conclusioni, si affermava: “l’attuale stato dell’ambito territoriale dell’Alto Fortore scaturisce dall’insediamento di molti impianti eolici, avvenuto, spesso, senza che sia stata avviata ed espletata una procedura di compatibilità ambientale. Ne è conseguita – si legge – una situazione di estrema caoticità, che consente l’attuazione di soli interventi di repowering, utili anche al decongestionamento dell’intero ambito”.  Pertanto, le motivazioni del parere negativo, espresso dalla Commissione, scaturiscono solo parzialmente dall’iniziativa specifica, riguardando piuttosto il riassetto ambientale del territorio che – si afferma – “necessita di una accurata programmazione, capace di soddisfare esigenze più ampie di quelle avanzate dalle singole amministrazioni”. Nella sentenza del TAR Campania si legge che “a fronte di tale posizione dell’Amministrazione, la società ricorrente non ha tuttavia negato la sussistenza del descritto quadro ambientale dei luoghi interessati (negativo, e perciò insuscettibile di poter sopportare l’ulteriore intervento progettato), bensì si è limitata ad affermare di aver rispettato in toto le linee guida predisposte all’uopo dalla Regione Campania, contestando soltanto che potesse essere negata la fattibilità del progetto in conseguenza di omissioni di programmazione riconducibili alla stessa Amministrazione, e sottolineando l’assenza di limitazioni quanto alle localizzazioni possibili, nelle linee guida”. “Ecco allora – è scritto nella sentenza del TAR – che l’incontestata corrispondenza della situazione dei luoghi a quella descritta in sede procedimentale appare adeguatamente giustificativa dell’effettuata valutazione amministrativa di effettivo congestionamento del territorio, in dipendenza della precedente caotica installazione di impianti eolici, e di conseguente incompatibilità ambientale di nuove installazioni per sostanziale esaurimento del bene territoriale disponibile”.

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